venerdì 15 giugno 2012

DISTRUGGONO LO STATO SOCIALE, CHIAMANDOLO “RIFORMA DEL LAVORO”


Al senato, a suon di voti di fiducia, e con il pieno appoggio di PD, PDL e TERZO POLO . è passata la cosiddetta riforma del lavoro.
Con la scusa della crisi, stanno pesantemente modificando le principali norme che regolano il mondo del lavoro.


Art. 18 Statuto lavoratori: più potere per ricattare i lavoratori

Oggi l’art. 18 sancisce che, se un licenziamento è illegittimo, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro. Con la “riforma” Monti, anche se il licenziamento è giudicato illegittimo dal Giudice, le tutele per il lavoratore sono peggiorate, con l’introduzione di tre diverse casistiche:
v   Licenziamenti discriminatori. È prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, come adesso;
v   Licenziamenti dovuti a motivi soggettivi, o disciplinari. Nel caso di licenziamento cosiddetto “disciplinare” che viene cioè motivato con il comportamento del lavoratore, il ddl prevede la reintegra, quando il fatto imputato al lavoratore o quando il contratto nazionale prevede esplicitamente che quel fatto deve essere punito con una sanzione minore. Nelle altre ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, il datore di lavoro deve solo pagare un’indennità risarcitoria di 12/24 mesi;
v   Licenziamento per motivi “economici o organizzativi”. La reintegra sarà possibile solo a fronte della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”. Per poter essere reintegrati al lavoro, il lavoratore dovrà dimostrare che i motivi economici e organizzativi non sussistono.
Lavoro precario: come prima, e peggio di prima

Alla faccia di tutte le dichiarazioni contro la precarietà, il disegno di legge in discussione non ha nulla di tutto ciò: nessun tipo di contratto precario è stato soppresso, ci sono invece pesanti peggioramenti.
1.         CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Si consente di non specificare la causale, finora necessaria, per il “primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a un anno, concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.” Sparisce la necessità di giustificare l’instaurazione del contratto a termine in base a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo. Fino ad oggi l’insussistenza di quelle ragioni, che dovevano essere comunicate in forma scritta, era motivo di nullità del termine e della trasformazione dei contratti.
2.         APPRENDISTATO. La nuova norma contiene elementi peggiorativi, rispetto alle preesistenti. L’obiettivo è quello di sostituire con l’apprendistato (particolarmente favorevole per gli sgravi contributivi e i vantaggi retributivi di cui gode) le poche assunzioni a tempo indeterminato. Ciò è evidente nella norma che innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati, dall’1 a 1 previsto dal testo unico sull’apprendistato, al 3 a 2 che prevede la “riforma”. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla “stabilizzazione” (al termine dell’apprendistato) solo del 30% degli apprendisti, dilazionato in tre anni. E' inoltre prevista la possibilità di utilizzare l’apprendistato a termine, per le attività stagionali.
3.         LAVORO INTERINALE. Esterno al ddl, è previsto un decreto del governo che elimina sia l’obbligo di fornire i motivi del ricorso al lavoro interinale, sia i tetti quantitativi previsti dai contratti  in tutti i casi in cui vengano assunti con contratto di somministrazione, riguarda una platea amplissima di soggetti: tutte le lavoratrici e i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e i lavoratori cosiddetti svantaggiati e molto svantaggiati (oltre a chi non ha un impiego da sei mesi, gli ultracinquantenni, i privi di diploma superiore, gli adulti soli con una o più persone a carico e i senza lavoro da 24 mesi che sono qualificati come molto semisvantaggiati.) E’ il rilancio in grande stile del lavoro interinale, a cui è affidato il compito di ricollocare tutti i lavoratori espulsi per la crisi dai processi produttivi e impossibilitati ad accedere all’ormai irraggiungibile pensione.
Con la crisi in atto TAGLIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il ddl prevede un sistema organizzato a regime su due pilastri:
1.         Tutele in costanza del rapporto di lavoro. Restano attivi la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria per crisi e ristrutturazione e i contratti di solidarietà. Viene invece abolita la cassa straordinaria per cessazione di attività e/o connessa a procedure fallimentari e la cassa in deroga. La cassa in deroga viene mantenuta fino a tutto il 2016 con finanziamenti dalla fiscalità generale. Finora la cassa in deroga era finanziata per il  60%  e con fondi europei da parte delle Regioni per il restante 40%. L’abolizione della cassa in deroga non diventa quindi occasione per istituire strumenti generali, ma serve a cancellare il sostegno al reddito.
2.         Tutele in caso di cessazione del rapporto di lavoro. E’ abolita l’indennità di mobilità e le diverse forme di indennità di disoccupazione (ordinaria non agricola, a requisiti ridotti, speciale edile) che confluiranno nell’ASPI e nella mini ASPI. L’eliminazione della mobilità comporta una riduzione pesante della durata del sostegno al reddito. Fino ad oggi le lavoratrici e i lavoratori che usufruivano della mobilità erano coperti per un periodo di 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori da 40 a 50 anni, e a 36 mesi per gli ultracinquantenni. La diminuzione dei tempi è ancora più pesante quando alla cgis segue la mobilità (oggi fino a 4 anni di sostegno).

Viene istituito l’Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego). Si applica alla stessa platea cui si applicava la disoccupazione, le sole tipologie a cui viene estesa, rispetto alla vecchia indennità di disoccupazione, sono gli apprendisti e gli artisti. Resta fuori tutto il falso lavoro autonomo, i para-subordinati, e gran parte del lavoro dipendente a tempo determinato. L’Aspi è esclusa per le partite IVA, l’associazione in partecipazione, il lavoro a progetto, i voucher, il lavoro a chiamata. Per i lavoratori a tempo determinato e per il lavoro precario, il doppio requisito dei due anni di iscrizione all’Inps e delle 52 settimane di contributi versati nel biennio, restano in larga parte soglie irraggiungibili. Sarà introdotta anche la mini Aspi, che sostituisce l'attuale disoccupazione con requisiti ridotti e avrà una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo biennio.
Licenziamenti collettivi (legge 223/91- mobilità). Il ddl, prevede che un accordo sindacale possa “sanare” i vizi della comunicazione che avvia la procedura di licenziamento collettivo, e sostituisce all’obbligo di reintegra in caso di violazione delle procedure. Finora il rispetto delle procedure è stato uno degli elementi di garanzia più importanti per le lavoratrici e i lavoratori. Viene anche introdotto l’obbligo del tentativo di conciliazione per evitare il ricorso al Giudice del Lavoro.


Contro questa controriforma del lavoro il sindacalismo di base, dopo numerose iniziative di lotta, ha deciso per il 22 giugno, una giornata di sciopero generale.
Contro l’attacco al diritto alla salute con l’aumento dei tickets, alla pensione, all’aumento delle tasse attraverso le accise, all’aumento dell’Iva e l’introduzione dell’IMU – vera patrimoniale sui lavoratori e le famiglie per l’insopportabile carico fiscale che grava unicamente sui lavoratori dipendenti.
Contro il governo Monti che rappresenta gli interessi del capitale internazionale ed è fedele esecutore dei diktat della BCE e dell’Unione Europea.
                                
14 GIUGNO 2012 
                                           RSU FLMU CUB ELECTROLUX SOLARO
                 

1 commento:

CLAUDIO ha detto...

GIUSTISSIMO MANTENIAMO I NOSTRI DIRITTI A PARTIRE DAL GOVERNO CHE STA ABUSANDO DELLA DEMOCRAZIA E DELLA NOSTRA PAZIENZA.COMPLIMENTI AI NOSTRI FLMU CUB DI SOLARO OTTIMO LAVORO RAGAZZI SONO FIERO DI VOI!CLAUDIO RUSSO