mercoledì 1 giugno 2011

Lavori usuranti: il lavoro Notturno

Lavori usuranti: il lavoro notturno

Premessa.

Il cosiddetto “beneficio previdenziale” per i lavoratori che svolgono lavori usuranti è in realtà un residuato molto parziale di quanto era stato assicurato nel varo delle molteplici leggi di riforma del sistema pensionistico. Per far passare l’innalzamento dell’età pensionabile e degli anni di contribuzione, i vari Dini, Prodi e Maroni hanno cercato di catturare il consenso dei lavoratori attraverso uno “sconto”, vale a dire un anticipo sulla data del pensionamento, in presenza di condizioni di lavoro molto gravose.

Col passare del tempo e delle riforme, il numero dei lavoratori e le condizioni di lavoro a cui applicare lo sconto si è molto ridotto. Per quest’ultimo Decreto, le previsioni del legislatore si fermano ad una “platea” di 8.310 lavoratori aventi diritto nel corso dell’anno 2011.
Pur con questa riserva di fondo che viene dalla nostra volontà di difendere il sistema pensionistico pubblico e universale, diamo alcune indicazioni, in particolare per quanto riguarda il lavoro notturno.

Cosa prevede il Decreto
La nuova normativa riconosce il diritto ad accedere anticipatamente alla pensione ai lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi dieci anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune attività lavorative specifiche:
1.     Mansioni particolarmente usuranti: Lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti da palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori espletati in spazi ristretti, lavori di asportazione dell’amianto.
2.     Lavoro notturno.
3.     Addetti alla catena di montaggio.
4.     Conducenti di autobus e pullman turistici.

Il “ beneficio” è articolato secondo lo schema di Decreto, di cui citiamo solo una parte:
Per gli anni 2011 e 2012, i lavoratori conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un’anzianità anagrafica ridotta di 3 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di 2 unità rispetto ai requisiti previsti dalla legge 247/2007.

A decorrere dal 1.1.2013, i lavoratori conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un’età anagrafica ridotta di 3 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti previsti dalla legge 247/2013.
I termini per la presentazione delle domande variano in funzione della data di maturazione del diritto. Nel caso in cui i requisiti siano stati maturati o saranno maturati entro il 31 dicembre 2011, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011.
 La domanda andrà invece presentata entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti, qualora i requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il ritardo nella presentazione della domanda non preclude l'accesso al diritto, ma comporta un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico (in media, per ogni mese di ritardo il diritto differisce di un mese, fino a un massimo di tre). È previsto un meccanismo di salvaguardia per il caso in cui le domande assorbano risorse maggiori di quelle stanziate. In particolare verrà data priorità ai trattamenti maturati prima e, in caso di ulteriore eccedenza, alla data di presentazione delle domande.

Fonti normative.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  AI SENSI DELL’ARTICOLO 1,COMMI 1 e 2, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183, IN TEMA DI ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI.

Il Decreto si applica a:
1.     Lavoratori che svolgono l’attività per un minimo di 6 ore per almeno 78 notti di lavoro all'anno. Per i lavoratori con meno di 78 notti all'anno il beneficio spetterà in misura ridotta: 2 anni per chi svolge dalle 72 alle 77 notti all'anno; 1 anno per chi svolge dalle 64 alle 71 notti all'anno.
2.     Lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l'intero anno lavorativo.

La domanda per chi ha già maturato i requisiti o li maturerà nel corso del 2011 va presentata entro il 30 settembre 2011 (dal 2012 entro il 1° marzo di ogni anno) all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore é iscritto e deve essere corredata con documentazione probante che il datore di lavoro é tenuto a rilasciare.

Tra la documentazione che può essere prodotta sono indicati i prospetti di paga, copia del libro matricola, del registro di impresa o del libro unico del lavoro, del libretto di lavoro, del contratto individuale di lavoro indicante il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, del contratto aziendale, documenti che attestino il livello di inquadramento, copia degli ordini di servizio, di registri delle presenze, etc.

E' importante che la consegna della documentazione probante da parte dell'azienda avvenga nel più breve tempo possibile anche perché il decreto prevede che, in caso di domanda tardiva, la decorrenza della pensione verrà differita proporzionalmente al ritardo nella consegna della domanda per la richiesta del beneficio.

L'ente previdenziale interessato, effettuata la verifica del diritto, comunicherà al lavoratore o alla lavoratrice la prima decorrenza utile della sua pensione.

Dopo aver ricevuto la comunicazione, il lavoratore o la lavoratrice dovrà presentare la domanda di pensione (indispensabile per il pensionamento).
I lavoratori che hanno già maturato i requisiti potranno andare in pensione subito dopo l'entrata in vigore della legge.

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